Sez. L, Sentenza n. 2595 del 04/03/1993 (Rv. 481209 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Esigenza di ridurre di un'unità il numero dei dipendenti dell'azienda - Giustificato motivo obiettivo di licenziamento individuale - Configurabilità - Limiti - Verificazione di tale motivo per una pluralità di lavoratori - Scelta dell'unico dipendente - Criteri - Violazione - Obbligo risarcitorio - Sussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere
L'esigenza, derivante da ragioni inerenti all'attività produttiva, di ridurre di un'unità il numero dei dipendenti dell'azienda, può concretare un giustificato motivo obiettivo di licenziamento individuale; ove tale motivo si concreti per una pluralità di lavoratori, la cui attività venga ad essere immediatamente investita dalle ragioni produttive ed organizzative che impongono la soppressione del singolo posto di lavoro, la scelta ad opera dell'imprenditore del dipendente da licenziare risulta limitata dal divieto di atti discriminatori e dal dovere di rispettare le regole di correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ.. Nell'ipotesi in cui tale scelta risulti operata nell'ambito del gruppo dei lavoratori per i quali sia stata accertata la necessità di riduzione del personale, pur mancando un nesso causale tra questa e il licenziamento impugnato, la violazione dei suddetti doveri di correttezza comporta non l'invalidità del recesso, ma la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro secondo i principi generali del risarcimento del danno contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)