diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4760 del 03/04/2002 (Rv. 553482 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Sospensione della liquidazione dell'attivo conseguente a proposta di concordato - Facoltà del giudice delegato - Esercizio - Limiti temporali.
Stato
decisa il 2002-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553482-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

I provvedimenti del giudice delegato al fallimento sono modificabili e revocabili, sia d'ufficio che su istanza di parte, fino al momento della relativa esecuzione e, quindi, nel caso di provvedimenti preordinati alla liquidazione dell'attivo ed al trasferimento dei beni oggetto della liquidazione, fino a quando non sia stato pronunciato il relativo decreto, al quale soltanto (e non anche, invece, al provvedimento di aggiudicazione) consegue l'effetto traslativo, onde l'avvenuta aggiudicazione di un bene non costituisce ostacolo alla sospensione della liquidazione ex art. 125, comma terzo L.F.. Ne consegue che, per effetto della proposta di concordato, il potere del giudice delegato di sospendere la liquidazione dell'attivo, in base alla valutazione discrezionale degli interessi dei creditori, può essere esercitato, con riguardo alla vendita all'incanto di beni immobili acquisiti al fallimento o dell'intera azienda del fallito, anche dopo che l'aggiudicatario abbia pagato il prezzo, e fino a quando non sia stato emanato in suo favore il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 125 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 125 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)