Sez. 1, Sentenza n. 18175 del 09/09/2004 (Rv. 576919 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Proposta di concordato - Conseguente istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo - Rigetto dell'istanza e contestuale giudizio di non convenienza del concordato da parte del GD - Reclamo al tribunale - Rigetto - Impugnabilità del relativo provvedimento con ricorso per cassazione ex art.111 Cost. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ
In tema di fallimento, il provvedimento con il quale il giudice delegato, esaminando una proposta di concordato e la conseguente istanza di sospensione della vendita degli immobili, rigetti quest'ultima - giudicando contestualmente non conveniente la proposta di concordato -, può essere impugnato con reclamo al tribunale, ma l'eventuale decreto confermativo del suddetto provvedimento non può, sotto alcun profilo, risultare impugnabile con ricorso per cassazione ex art.111 della Costituzione, attesane la mancanza di autonomia e la non scindibilità dal provvedimento di rigetto della proposta di concordato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 125, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 125, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)