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Sez. 1, Sentenza n. 1344 del 20/01/2011 (Rv. 616379 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Sospensione della liquidazione dell'attivo conseguente a proposta di concordato - Facoltà del giudice delegato - Esercizio - Limiti - Emanazione del decreto di trasferimento - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616379-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

Il potere del giudice delegato al fallimento di sospendere la liquidazione dell'attivo, a seguito della proposta di concordato fallimentare ed ai sensi dell'art. 125 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), può essere esercitato, relativamente all'incanto di beni immobili acquisiti alla procedura, solo fino a quando, intervenuto il versamento del prezzo, non sia stato pronunciato il relativo decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., in favore dell'aggiudicatario, atto dal quale soltanto consegue l'effetto traslativo, con trasformazione delle legittime aspettative del predetto soggetto in definitiva acquisizione del diritto di proprietà; ne consegue che da tale momento sono precluse la modifica o la revoca dei precedenti provvedimenti preordinati alla liquidazione, invero suscettibili di tali interventi fino al momento in cui abbiano avuto esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 125, Cod. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)