Sez. 1, Sentenza n. 6794 del 11/12/2025 Cc. (dep. 19/02/2026) Rv. 289502-02
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova terapeutico - Condizioni - Pena detentiva da espiare non superiore a quattro anni per titolo comprensivo anche di reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., nella parte in cui prevede un diverso requisito di accesso all'affidamento in prova terapeutico per coloro che debbano scontare un residuo di pena riferito a reato ostativo previsto dall'art. 4-bis ord. pen., non fissando la norma alcuna preclusione assoluta, ma una diversa modalità di accesso al beneficio giustificata dalla gravità dei reati ostativi inclusi nel titolo esecutivo, indicativi di una maggiore pericolosità sociale del detenuto.
DPR 09/10/1990 num. 390 art. 94, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)