Sez. 1, Sentenza n. 38452 del 01/07/2024 Cc. (dep. 18/10/2024) Rv. 287081-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Unificazione di pene concorrenti concernenti esclusivamente condanne per reati ostativi - Scioglimento del cumulo - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Qualora il provvedimento di unificazione di pene concorrenti comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non ricorrono i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo, poiché lo scioglimento del cumulo sarebbe privo di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)