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Sez. 3, Sentenza n. 5918 del 29/11/1985 (Rv. 443083 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL DEFERENTE DELLA DICHIARAZIONE DI DEFERIMENTO - NULLITÀ - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELL'ATTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443083-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL DEFERENTE DELLA DICHIARAZIONE DI DEFERIMENTO - NULLITÀ - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELL'ATTO - AMMISSIBILITÀ.*

Stante la peculiare natura del giuramento decisorio e la fondamentale importanza attribuitagli dal vigente sistema processuale - che circonda i vari momenti dell'iter di formazione del giuramento stesso con rigorose forme, idonee a rendere le parti ben edotte dell'importanza dell'atto - la omessa sottoscrizione della dichiarazione con la quale viene deferito il giuramento decisorio, da parte del deferente, comporta la nullità della delazione, ancorché essa sia avvenuta in udienza ed il relativo verbale risulti sottoscritto dal giudice e dal cancelliere. In tale ipotesi il giudice, essendo la mancata sottoscrizione attribuibile all'omissione dell'ufficio di curare la rituale formazione dell'atto, deve disporre, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ., la rinnovazione dell'atto nullo. (V 5627/79, mass n 402228).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)