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Sez. 2, Sentenza n. 5627 del 27/10/1979 (Rv. 402228 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - AMMONIZIONE AL GIURANTE E SUO COMPORTAMENTO SOLENNE - MANCATA INDICAZIONE NEL VERBALE D'UDIENZA - CONSEGUENZE - MANCANZA IMPLICITA DELLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO - ESCLUSIONE - NULLITA DEL GIURAMENTO PER VIZIO DI FORMA - CONFIGURABILITA - RINNOVAZIONE DELL'ATTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402228-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - AMMONIZIONE AL GIURANTE E SUO COMPORTAMENTO SOLENNE - MANCATA INDICAZIONE NEL VERBALE D'UDIENZA - CONSEGUENZE - MANCANZA IMPLICITA DELLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO - ESCLUSIONE - NULLITA DEL GIURAMENTO PER VIZIO DI FORMA - CONFIGURABILITA - RINNOVAZIONE DELL'ATTO - AMMISSIBILITA.*

Qualora la parte, alla quale il giuramento decisorio e stato deferito, si presenti all'udienza all'uopo fissata, si dichiari esplicitamente disposta a giurare, e renda dichiarazioni positive o negative sulla relativa formula, la circostanza che dal verbale d'udienza non risulti l'ammonizione al giurante ed il suo comportamento solenne, secondo le prescrizioni dell'art 238 cod proc civ, non implica mancata prestazione del giuramento medesimo, che ricorre solo nelle specifiche ipotesi previste dall'art 239 cod proc civ (assenza ingiustificata, rifiuto di giurare o mancato riferimento del giuramento all'avversario), ma determina una nullita dell'atto per vizio di Forma, e, quindi, ne consente la rinnovazione, ai sensi dell'art 162 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)