Sez. 5, Sentenza n. 21120 del 13/10/2011 (Rv. 620083 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione dei rapporti tributari - Art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Mancata esecuzione o notifica dell'accertamento - Conseguenze - Operatività del condono automatico - Accertamento parziale - Definizione automatica - Esclusione - Pagamento dell'intero importo della pretesa tributaria accertata - Necessità - Accertamento definitivo per alcune annualità - Conseguenze - Salvezza dei relativi effetti - Accertamento o lite pendente per alcune annualità - Condono per le residue annualità - Condizioni - Annualità accertate e liti pendenti - Condono - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la domanda di definizione di cui all'art. 9, commi 1, 14 e 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, deve essere proposta, a pena di inammissibilità, per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti e, pertanto: a) se per nessuna delle annualità è stato effettuato e notificato accertamento o non ricorrono le altre ipotesi di cui al comma 15 dell'art. 9 cit., opera il condono automatico; b) se per qualche annualità è intervenuto accertamento parziale è preclusa la possibilità di definizione automatica per tutti i periodi di imposta ed il contribuente deve pagare l'intero importo della pretesa tributaria accertata; c) se per qualche annualità sussiste accertamento definitivo vengono fatti salvi i relativi effetti ed il contribuente è tenuto al pagamento; d) se per taluna annualità è stato effettuato e notificato accertamento o vi è lite pendente o ricorrono le altre ipotesi di cui al comma 15 dell'art. 9 cit., per potersi avvalere del condono per le residue annualità, il contribuente deve condonare le annualità accertate; e) per le annualità accertate e per le liti pendenti è ammissibile solo il condono ex artt. 15 e 16 della legge n. 289 del 2002.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 15 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)