Sez. 2, Sentenza n. 15791 del 24/06/2013 (Rv. 626930 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di simulazione o revocatoria di contratto preliminare - Successiva analoga domanda riferita al contratto definitivo - Novità - Fondamento - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Nel sistema delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. novellati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, si ha un'inammissibile domanda nuova nel caso in cui l'attore, dopo aver chiesto, nell'atto introduttivo, l'accertamento della simulazione o la revocatoria di un contratto preliminare di compravendita, richieda, nel corso del giudizio, la dichiarazione di simulazione o la revocatoria del contratto definitivo di compravendita stipulato dalle parti in relazione al medesimo immobile, trattandosi di domanda che, avendo ad oggetto un atto negoziale diverso da quello al quale si riferiva la domanda iniziale, presenta diversità di "petitum" e introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)