Sez. 1, Sentenza n. 4878 del 02/10/1996 Cc. (dep. 16/11/1996) Rv. 205949 - 01
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - UFFICI | Competenza - Ha carattere derivato da quella del giudice - Conseguenze in tema di legittimazione a impugnare - Fattispecie.
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - UFFICI
La competenza funzionale degli uffici del pubblico ministero è di carattere derivato, perché sempre connessa con quella del giudice presso il quale l'ufficio giudiziario è costituito; conseguentemente, la legittimazione ad impugnare spetta al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento. (Fattispecie relativa ad ordinanza della Corte militare d'appello che aveva dichiarato inammissibile una dichiarazione di ricusazione del Presidente di tribunale militare presentata dal P.M. presso detto tribunale. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto legittimato a ricorrere per cassazione avverso detto provvedimento solo il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte militare d'appello, e non il P.M. ricusante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)