Sez. 1, Sentenza n. 31493 del 29/05/2026 Ud. (dep. 17/08/2026) Rv. 290500-01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - TERMINE | Rinvio del dibattimento a udienza fissa - Fase degli atti introduttivi non esaurita - Computo del termine per il deposito della lista testimoniale - Indicazione - Ragioni - Fattispecie.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - TERMINE
In tema di giudizio, il rinvio a udienza fissa disposto prima dell'esaurimento della fase degli atti introduttivi e della dichiarazione di apertura del dibattimento impone di valutare la tempestività del deposito della lista testimoniale con riferimento alla data della nuova udienza, in quanto in tale ipotesi le parti riacquistano interamente i diritti non esclusi da specifiche disposizioni normative. (Fattispecie relativa a lista testimoniale che il pubblico ministero aveva depositato senza rispettare il termine prescritto dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., in processo la cui prima udienza si era, tuttavia, conclusa con un rinvio preliminare, funzionale all'acquisizione di alcuni atti irripetibili).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)