Sez. 5, Sentenza n. 10425 del 28/10/2015 Ud. (dep. 11/03/2016) Rv. 267558 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Rinvio a udienza fissa in assenza della dichiarazione di apertura del dibattimento - Successivo deposito della lista testi - Ammissibilità.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE
Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento, ancorché sia dichiarata la contumacia dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la pronuncia impugnata - che aveva ritenuto l'intempestività del deposito antecedente alla udienza di rinvio - in quanto, detto rinvio era stato disposto prima dell'apertura del dibattimento, ancorché il giudice avesse verificato la regolare costituzione dell'imputato dichiarandolo contumace).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)