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Sez. 6, Sentenza n. 26048 del 17/05/2016 Ud. (dep. 22/06/2016) Rv. 266975 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Termine - Rinvio del dibattimento a nuovo ruolo o a udienza fissa - Successivo deposito delle liste - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266975-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE

Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento, purchè la posizione dell'imputato non sia stata comunque trattata alla prima udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la pronuncia impugnata che aveva ritenuto la tardività del deposito della lista atteso che, pur essendo stato disposto il rinvio prima dell'apertura del dibattimento, il giudice aveva verificato la regolare costituzione dell'imputato dichiarandolo contumace).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)