Sez. 3, Sentenza n. 4512 del 28/10/1989 (Rv. 463997 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE DEL LOCATORE - FORMA - AD OPERA DI UN MANDATARIO INCARICATO VERBALMENTE DAL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE DEL LOCATORE - FORMA - AD OPERA DI UN MANDATARIO INCARICATO VERBALMENTE DAL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ.*
La disdetta della locazione ai fini del diniego della rinnovazione tacita alla prima scadenza di locazioni non abitative ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978, anche se debba essere comunicata mediante lettera raccomandata, può essere validamente effettuata in tale Forma da un mandatario, al quale l'incarico della comunicazione sia stata conferito verbalmente. La legge infatti, avuto riguardo alla natura recettizia della disdetta, richiede la lettera raccomandata unicamente al fine di assicurare gli scopi dell'atto, cioè la sua cognizione da parte del destinatario, la certezza della tempestiva comunicazione, lasciando immutato il regime della libertà di Forma che presiede il vigente ordinamento. (Conf 3026/86, mass n 446037; (Conf 6572/83, mass n 431290; (Conf 217/85, mass n 438439).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)