Sez. L, Sentenza n. 5095 del 16/10/1985 (Rv. 442417 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESONERO DI IMPRESE IN CRISI AMMESSE ALL'INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA C.I.G. - DISCIPLINA EX D.L. N. 17 DEL 1983 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESONERO DI IMPRESE IN CRISI AMMESSE ALL'INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA C.I.G. - DISCIPLINA EX D.L. N. 17 DEL 1983 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In tema di assunzioni obbligatorie disciplinate dalla legge n. 482 del 1968, l'esonero previsto dal d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983 n. 79 (art. 9), in favore di imprese in crisi ammesse all'intervento straordinario della C.i.G. non può trovare applicazione a situazioni di avviamento obbligatorio pregresse per il generale principio della irretroattività della legge neppure in relazione ad effetti ancora controversi per essere pendente il giudizio promosso dall'invalido (od assimilato) diretto all'accertamento del suo diritto alla assunzione. Pur tuttavia la novella citata incide sulle conseguenze dell'accertato inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a risarcire il danno patito dall'invalido - pari alle retribuzioni non percepite - non più fino alla data dell'effettiva assunzione bensì soltanto fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa che ha reso legittimo (ex nunc) il rifiuto del datore di lavoro di assumere l'invalido medesimo. (V 702/85, mass n 438907; (V 2665/84, mass n 434692).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)