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Sez. L, Sentenza n. 13201 del 22/05/2008 (Rv. 603283 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Dipendenti postali - Collocamento a riposo dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni - Diritto all'indennità di buonuscita per il periodo antecedente alla trasformazione - Sussistenza - Diritto al TFR per il periodo successivo alla trasformazione - Sussistenza - Fondamento - Inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del TFR - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603283-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

I dipendenti della s.p.a. Poste italiane, collocati a riposo dopo la data di costituzione di quest'ultima, hanno diritto per il periodo anteriore alla trasformazione dell'Ente Poste italiane in società per azioni, all'indennità di buonuscita, liquidata secondo le regole dettate per i dipendenti dello Stato e, per il periodo successivo, al T.F.R., liquidato alla stregua dell'art. 2120 cod. civ., dovendosi escludere dal computo di quest'ultimo l'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959, che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 87 del 1994, va inclusa esclusivamente nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha dichiarato il diritto dei lavoratori all'inclusione nel computo del T.F.R. dei ratei di quattordicesima mensilità con esclusione dell'IIS).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 324 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 87 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)