Sez. L, Sentenza n. 19427 del 11/09/2006 (Rv. 595426 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Dipendenti postali - Cessazione dal servizio - Periodo del rapporto precedente alla trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni - Diritto all'indennità di buonuscita secondo le norme dettate per i dipendenti statali - Base contributiva dell'indennità - Inclusione in essa solo delle voci tassativamente indicate dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973 - Possibilità di includervi tutti gli emolumenti corrisposti in modo continuativo e con vincolo di corrispettività (nella specie, quattordicesima mensilità) - Esclusione - Disciplina ex art. 2, comma 9, legge n. 335 del 1995 - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti postali per il periodo lavorativo antecedente alla trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni va liquidata secondo le norme dettate per i dipendenti dello Stato, in applicazione delle quali, ed in particolare dell'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973, la base contributiva cui essa va commisurata non può includere emolumenti diversi da quelli specificamente menzionati nell'art. 38 dello stesso d.P.R. n. 1032 del 1973 o che siano espressamente qualificati come computabili da successive, speciali disposizioni di legge, fra le quali non può essere annoverata quella dell'art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995, siccome riferita alla individuazione degli elementi della retribuzione utili al (diverso) fine della determinazione della base di calcolo dei trattamenti di pensione dei dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; mentre va esclusa la possibilità di considerare inclusi nell'anzidetta base contributiva tutti i compensi erogati al lavoratore, solo perché corrisposti, contrattualmente o per legge, in modo fisso e continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa (come, nella specie, la quattordicesima mensilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 9 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)