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Sez. 5, Sentenza n. 10342 del 01/07/2003 (Rv. 564688 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Requisiti - Univoca ammissione dell'esistenza del debito - Fattispecie - Dichiarazione dei redditi - Istanza del contribuente di rimborso di somma a credito - Ufficio finanziario - Invito a produrre la documentazione a fondamento del credito - Riconoscimento del diritto - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564688-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Perché si abbia riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione, a norma dell'art. 2944 cod. civ., occorre un atto o un fatto che implichi, anche tacitamente ma inequivocabilmente, l'ammissione dell'esistenza del debito e sia incompatibile con la pretesa fatta valere. Ne consegue, in materia tributaria, che una siffatta ricognizione non è configurabile, per difetto del requisito dell'univocità, nell'atto con il quale l'ufficio finanziario, esaminata la dichiarazione dei redditi e l'istanza, in essa contenuta, di rimborso di somma risultante a credito, inviti il contribuente a produrre la documentazione su cui quel credito si fonda, dovendosi ritenere, in mancanza di altri elementi, nell'assoluta irrilevanza della successiva effettiva produzione di documenti, che la richiesta venga fatta al fine di verificare la fondatezza della pretesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)