Sez. 5, Sentenza n. 10222 del 27/06/2003 (Rv. 564632 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | <Inviti di pagamento> notificati dall'Amministrazione - Previsiole da parte di disposizioni abrogate dal TU per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al R.D. n. 639 del 1910 - Idoneità - Affermazione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
In tema di prescrizione della pretesa tributaria fatta valere con ingiunzione doganale, gli <inviti di pagamento> (nella specie: di dazi, IVA e interessi relative ad importazioni effettuate in franchigia doganale, senza la prescritta autorizzazione, negli anni 1978 - 1980), previsti dalle procedure di riscossione abrogate dall'art. 1 del R.D. n. 639 del 1910 e notificati dall'Amministrazione finanziaria dopo la data di entrata in vigore del TU per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato del 1910, benché <ispirati> a specifiche disposizioni normative abrogate, sono idonei a interrompere il corso della prescrizione del credito erariale, atteso che essi acquistano rilevanza giuridica per l'insieme delle norme vigenti al momento della loro notificazione e particolarmente in base al combinato disposto degli artt. 2934, comma quarto, e 1219, comma primo, i quali consentono di ritenere interrotta la prescrizione sulla base di un atto scritto che contenga la richiesta dell'adempimento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Civ. art. 1219 com. 1, DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)