Sez. 1, Sentenza n. 250 del 20/01/1978 (Rv. 389541 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (IMPOSTE INDIRETTE ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - INVALIDITA PER MANCANZA DELLA RELAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONSEGUENZE - NATURA DELL'INGIUNZIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE EX ART 143 COD PROC CIV - INIDONEITA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (IMPOSTE INDIRETTE ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - INVALIDITA PER MANCANZA DELLA RELAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONSEGUENZE - NATURA DELL'INGIUNZIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE EX ART 143 COD PROC CIV - INIDONEITA.*
Al fine dell'interruzione della prescrizione, l'ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi dell'art 2 del RD 14 aprile 1910 n 639 (testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato), ove invalidamente notificata, per la Mancanza della relazione dell'ufficiale notificante in calce all'originale ed alla copia (nella specie, l'avvenuta notificazione risultava solo dal registro cronologico dei messi di conciliazione), puo avere il valore di atto di Costituzione in mora (art 2943 quarto comma, in relazione all'art 1219 cod civ) qualora sia realmente pervenuta all'indirizzo del destinatario, e questi non versasse nell'impossibilita di averne notizia (artt 1334 e 1335 cod civ). al fine indicato, pertanto, deve ritenersi inidonea una notificazione eseguita con le forme di cui all'art 143 cod proc civ. (V 1992/75, mass n 375699).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)