Sez. 1, Sentenza n. 2286 del 16/04/1981 (Rv. 413020 - 01)
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE - EFFETTI - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - OPPOSIZIONE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - DURATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RILEVANZA - LIMITI.*
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE - EFFETTI - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - OPPOSIZIONE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - DURATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RILEVANZA - LIMITI.*
Anche al procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al RD 14 aprile 1910 n 639 si applica la normativa civilistica sulla prescrizione, con la conseguenza che la ingiunzione fiscale, quale atto di semplice Costituzione in mora, e valida ad interrompere il corso della prescrizione con effetto istantaneo, ai sensi dell'art 2943 ultimo comma cod civ, mentre l'opposizione all'autorita giudiziaria ha l'effetto di interrompere la prescrizione fino alla decisione con forza di giudicato, prolungando nel tempo l'effetto interruttivo istantaneo verificatosi con la notificazione dell'ingiunzione. Pertanto, qualora il processo si estingua, rimane fermo l'effetto interruttivo istantaneo dalla notifica dell'ingiunzione, ai sensi dell'art 2945 comma terzo cod civ ed il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale atto interruttivo, senza che dall'art 140 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269) - che disciplinava l'istituto della perenzione d'istanza vigente sotto il vecchio codice di rito - possa ricavarsi un effetto interruttivo permanente dell'ingiunzione fino all'Estinzione del procedimento. (V 4213/76, mass n 382889; (V 3049/74, mass n 371510; (V 1539/71).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)