Sez. L, Sentenza n. 5449 del 20/08/1983 (Rv. 430378 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970.*
L'art. 2103 cod. civ., nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte con l'art. 13 della legge n. 300 del 1970, non sanciva l'Obbligo del datore di lavoro di riconoscere e conservare al dipendente, adibito a mansioni superiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva raggiunto nel corso del rapporto di lavoro, la posizione di lavoro acquisita e la corrispondente qualifica, bensì attribuiva al lavoratore il diritto al trattamento economico relativo alle suddette mansioni superiori, se più vantaggioso, con la conseguenza che, una volta disposto il ridimensionamento delle mansioni stesse con la restituzione del dipendente a quelle originarie, quest'ultimo poteva soltanto recedere dal contratto chiedendo la liquidazione delle sue spettanze. (Conf 2021/81, mass n 412741; (Conf 1657/77, mass n 385370; (Conf 3714/75, mass n 377929).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)