Sez. L, Sentenza n. 3714 del 05/11/1975 (Rv. 377929 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 300 DEL 1970 (STATUTO DEI LAVORATORI) - DIRITTO DEL LAVORATORE AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE ALL'ATTIVITA DI FATTO ESPLETATA - SUSSISTENZA - RIDIMENSIONAMENTO DELLE MANSIONI DISPOSTO DAL DATORE DI LAVORO - RECESSO DAL CONTRATTO PER GIUSTA CAUSA - FACOLTA DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 300 DEL 1970 (STATUTO DEI LAVORATORI) - DIRITTO DEL LAVORATORE AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE ALL'ATTIVITA DI FATTO ESPLETATA - SUSSISTENZA - RIDIMENSIONAMENTO DELLE MANSIONI DISPOSTO DAL DATORE DI LAVORO - RECESSO DAL CONTRATTO PER GIUSTA CAUSA - FACOLTA DEL LAVORATORE.*
L'art 2103 cod civ, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dall'art 13, legge 20 maggio 1970 n 300, non sancisce l'Obbligo del datore di lavoro di riconoscere e conservare al dipendente, adibito a mansioni superiori a quelle per le quali e stato assunto o che ha raggiunto nel corso del rapporto di lavoro, la qualifica e le mansioni superiori, bensi attribuisce al lavoratore il diritto al trattamento economico corrispondente all'attivita di fatto espletata, se e piu vantaggioso; ed, una volta che sia disposto il ridimensionamento delle mansioni, senza il riconoscimento formale della qualifica superiore, il lavoratore, il quale e destinato alle mansioni originarie, puo soltanto recedere dal contratto per giusta causa, chiedendo la liquidazione delle sue spettanze.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)