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Sez. L, Sentenza n. 2021 del 08/04/1981 (Rv. 412741 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART 2103 COD CIV NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLA LEGGE N 300 DEL 1970.*
Stato
decisa il 1981-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412741-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART 2103 COD CIV NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLA LEGGE N 300 DEL 1970.*

L'art 2103 cod civ, nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte dall'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300, non sanciva l'Obbligo del datore di lavoro di riconoscere e conservare al dipendente, adibito a mansioni superiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva raggiunto nel corso del rapporto di lavoro, la qualifica e le mansioni superiori, bensi attribuiva al lavoratore il diritto al trattamento economico corrispondente all'attivita di fatto espletata, se piu vantaggioso; e, una volta disposto il ridimensionamento delle mansioni senza il riconoscimento formale della qualifica superiore, il lavoratore destinato alle mansioni originarie poteva soltanto recedere dal contratto, chiedendo la liquidazione delle sue spettanze. (Conf 1657/77, mass n 385370; (Conf 3714/75, mass n 377929).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)