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Sez. 3, Sentenza n. 1122 del 18/04/1973 (Rv. 363612 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363612-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - CONDIZIONI.*

L'omessa comunicazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio ai consulenti delle parti, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio delle operazioni o dello svolgimento di ulteriori attivita ed indagini, impone la rinnovazione della consulenza tecnica solo quando, per effetto di tale omissione, le parti non abbiano potuto, direttamente od a mezzo dei loro consulenti, esercitare i propri diritti di difesa, controllando la consulenza tecnica ed esprimendo le ragioni del proprio dissenso. (V 3291/71, mass n 354763; 2801/69, mass n 342578).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)