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Sez. 5, Sentenza n. 11145 del 15/05/2006 (Rv. 589621 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Fraudolenta evasione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi - Ingiunzione di pagamento dell'imposta evasa - Opposizione - Proposizione - Termine.
Stato
decisa il 2006-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589621-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

L'opposizione ad ingiunzione di pagamento dell'imposta evasa, fondata sulla insussistenza e quindi anche sulla mancata contestazione od accertamento del reato di fraudolenta evasione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti petroliferi, deve essere proposta nel termine perentorio di cui all'art. 82 TULD, operando in difetto la decadenza comminata dalla legge, poiché il potere impositivo esercitato dall'Amministrazione non è in alcun modo collegato al preventivo accertamento del reato in sede penale, ma si colloca, invece, nell'ambito della contestazione del merito dei presupposti dell'obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)