Sez. 1, Sentenza n. 7384 del 08/08/1997 (Rv. 506607 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Ingiunzione di pagamento dell'imposta evasa - Opposizione - Proposizione - Termine.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
L'opposizione ad ingiunzione di pagamento dell'imposta evasa, fondata sulla insussistenza e quindi anche sulla mancata contestazione od accertamento del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, deve essere proposta nel termine perentorio di cui all'art. 82 TULD, operando in difetto la decadenza comminata dalla legge, poiché il potere impositivo esercitato dall'Amministrazione non è in alcun modo collegato al preventivo accertamento del reato in sede penale, ma si colloca, invece, nell'ambito della contestazione del merito dei presupposti dell'obbligazione tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)