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Sez. 5, Sentenza n. 10271 del 21/04/2008 (Rv. 602939 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Opposizione - Termine di decadenza - Inapplicabilità - Presupposti - Contestazione in diritto del potere impositivo - Opposizione fondata sulla contestazione dei presupposti di fatto per l'esercizio del potere - Applicabilità del termine di decadenza - Necessità.
Stato
decisa il 2008-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602939-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Il termine di 15 giorni, previsto dalla legge per proporre opposizione all'ingiunzione fiscale in materia doganale, non trova applicazione allorché con l'atto di opposizione il contribuente neghi l'esistenza stessa del potere impositivo in capo all'amministrazione. Tale eventualità non è tuttavia configurabile allorché il contribuente, con l'atto di opposizione tardivo, contesti non già l'esistenza in estratto del potere impositivo, ma la sussistenza "in facto" dei presupposti per il suo esercizio.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)