Sez. 1, Sentenza n. 13929 del 17/03/2010 Cc. (dep. 13/04/2010) Rv. 246670 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Reati associativo di competenza "distrettuale" e reati fine - Individuazione della competenza territoriale - Criteri.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
Qualora si proceda per reato associativo che rientri nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., e per reati connessi, la competenza territoriale per il primo esercita una "vis attractiva" anche su quella degli altri, sempre che ne sia accertato il luogo di consumazione, sulla base delle regole stabilite negli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen. o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a quelle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei commi secondo e terzo del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, come fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove possibile nel "locus commissi delicti". (Nella specie, relativa a procedimento per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e., risultando che il sodalizio criminoso operava, oltre che in territorio cinese, nella città di Brescia, dove risiedevano gli organizzatori stranieri dei traffici illeciti, la Corte ha dichiarato la competenza dell'a.g. bresciana, sulla base del comb. disp. artt. 9, comma primo, e decimo, comma terzo, cod. proc. pen., ritenendo del tutto irrilevante che il sequestro del tabacco importato dall'organizzazione fosse avvenuto nel porto di Gioia Tauro). V. Corte cost., 21 aprile 2006 n. 168
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)