Sez. 3, Sentenza n. 35521 del 06/07/2007 Cc. (dep. 25/09/2007) Rv. 237397 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Reato associativo - Determinazione della competenza territoriale - Luogo di inizio della consumazione - Individuazione - Primi segni di manifestazione della operatività - Luogo di consumazione dei singoli reati - Irrilevanza - Fattispecie.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
In tema di competenza per territorio, per individuare il luogo di consumazione di un reato associativo, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, deve farsi ricorso a criteri presuntivi, facendo riferimento al luogo in cui il sodalizio criminoso si sia per la prima volta manifestato all'esterno, ovvero a quello in cui si concretino i primi segni della sua operatività, quali elementi sintomatici dell'origine della associazione nello spazio, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris".(Fattispecie nella quale il criterio in oggetto è stato applicato dalla Corte con riferimento al reato di cui all'art. 291 quater, d.P.R. n. 73 del 1943, non avente natura di reato finanziario nonostante la sua collocazione in seno al testo normativo in materia doganale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 quater CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)