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Sez. L, Sentenza n. 786 del 01/02/1984 (Rv. 433017 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI - ATTIVITÀ DI MOLITURA DELLE OLIVE - NATURA AGRICOLA EX REGOLAMENTO C.E.E. 29 GIUGNO 1966 - CONDIZIONI - CONTRASTO TRA DISCIPLINA COMUNITARIA E DISCIPLINA DI DIRITTO INTERNO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA - RISOLUZIONE DEL CONTRASTO DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE EX ART. 177, TERZO COMMA, DEL TRATTATO C.E.E. - INAMMISSIBILITÀ - PROSPETTABILITÀ DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 1203 DEL 1957 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433017-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI - ATTIVITÀ DI MOLITURA DELLE OLIVE - NATURA AGRICOLA EX REGOLAMENTO C.E.E. 29 GIUGNO 1966 - CONDIZIONI - CONTRASTO TRA DISCIPLINA COMUNITARIA E DISCIPLINA DI DIRITTO INTERNO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA - RISOLUZIONE DEL CONTRASTO DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE EX ART. 177, TERZO COMMA, DEL TRATTATO C.E.E. - INAMMISSIBILITÀ - PROSPETTABILITÀ DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 1203 DEL 1957 - ESCLUSIONE.*

Ai fini della contribuzione per Assicurazione obbligatoria per malattia, il regolamento C.e.E. 29 giugno 1966 non consente di assegnare natura agricola all'attività di molitura delle olive quando essa non sia legata alla coltivazione del fondo da un nesso di strumentalità o complementarità funzionale. Pertanto, non sussistendo contrasto fra la disciplina comunitaria e quella di diritto interno, come già ritenuto dalla Corte di giustizia delle comunità europee, non si pone neppure il problema se investire detta Corte a norma dell'art. 177, terzo comma, del trattato C.e.E. E se debba, invece, prospettarsi una questione di legittimità costituzionale della legge 14 ottobre 1957 n. 1203, per la parte che rende esecutivo in Italia l'art. 189 dello stesso trattato, interpretato nel senso che esso imporrebbe al giudice italiano di disapplicare la legge italiana contrastante con le norme comunitarie, finché questa non sia abrogata da altra legge interna o non sia dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. (V 4746/82, mass n 422711; (V 2972/82, mass n 420878).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 189, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)