Sez. L, Sentenza n. 4746 del 01/09/1982 (Rv. 422711 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - AZIENDA AGRICOLA - NOZIONE EX ART. 2135 COD CIV. NOZIONE EX ART. 206 DEL T.U. N. 1124 DEL 1965 - DIFFERENZE - AVICOLTURA - DISCIPLINA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE - COLLEGAMENTO CON LA COLTIVAZIONE DELLA TERRA.*
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - AZIENDA AGRICOLA - NOZIONE EX ART. 2135 COD CIV. NOZIONE EX ART. 206 DEL T.U. N. 1124 DEL 1965 - DIFFERENZE - AVICOLTURA - DISCIPLINA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE - COLLEGAMENTO CON LA COLTIVAZIONE DELLA TERRA.*
Ai fini del versamento dei contributi assicurativi obbligatori la avicoltura non può essere inquadrata nello schema dell'allevamento del bestiame, né può, di per sè, essere considerata attività agricola, essendo invece suscettibile di essere ricompresa fra le attività a questa connesse solo quando si ponga in rapporto di strumentalità e complementarità funzionale con la coltivazione del fondo e non assuma una propria autonomia ed individualità rispetto al ciclo produttivo della impresa agricola, senza che la necessità di tale rapporto sia venuta meno per effetto della normativa C.e.E. In subiecta materia (regolamento 14 giugno 1966 n. 70, art. 2), dalla quale non può trarsi una definizione di azienda agricola valida per l'intero settore normativo della produzione agricola. Conf 141/76, mass n 378778.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)