Sez. 1, Sentenza n. 4172 del 29/04/1994 (Rv. 486425 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Verbale di accertamento - Consegna di un solo esemplare al trasgressore anche nella qualità di rappresentante del coobbligato solidale - Legittimità.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione
In tema di sanzioni amministrative, nel caso in cui la contestazione della violazione - che l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impone sia fatta distintamente al trasgressore ed alla persona obbligata solidale - abbia come destinataria una sola persona fisica, che venga considerata nella duplice qualità di trasgressore e di rappresentate del soggetto giuridico obbligato in solido (nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge), non occorre la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, potendo essere considerata sufficiente la consegna di un solo esemplare, che è idoneo a far conoscere al consegnatario la violazione contestata.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)