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Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 22/05/1997 Cc. (dep. 12/06/1997) Rv. 208071 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE | Attività di ispezione, perquisizione e sequestro presso lo studio del difensore - Materiale svolgimento da parte del giudice o del pubblico ministero - Necessità - Esclusione - Compimento da parte della polizia giudiziaria sotto la direzione del magistrato - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208071-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE

In tema di garanzie di libertà del difensore, la disposizione di cui all'art. 103, quarto comma, cod. proc. pen., secondo cui all'attività di ispezione, perquisizione e sequestro da compiersi presso gli studi professionali legali deve procedere personalmente il giudice ovvero il pubblico ministero, non può essere interpretata nel senso che le relative operazioni debbano essere materialmente e fisicamente effettuate dall'autorità giudiziaria; la "ratio" della norma, infatti, non è quella di precludere alla polizia giudiziaria l'accesso alle carte ed ai documenti dei difensori, come se per ciò stesso si verificasse la compromissione del segreto professionale, bensì quella, assai diversa, di assicurare la presenza agli atti "de quibus" del magistrato che, anche in virtù della sua preparazione tecnica, sappia individuare con precisione i limiti che l'art. 103 cod. proc. pen., al primo ed al secondo comma, pone all'attività di ispezione, ricerca ed apprensione. Non esiste alcuna preclusione legislativa, pertanto, né tantomeno da ciò può derivare sanzione processuale alcuna, a che il giudice o il pubblico ministero il quale, partecipando all'atto, ne assume la responsabilità, si limiti a dirigere e controllare le operazioni esecutive materialmente svolte in funzione di ausilio dalla polizia giudiziaria, secondo i compiti istituzionali a questa assegnati dal codice di rito (art. 56 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)