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Sez. 2, Sentenza n. 3615 del 18/06/1998 Cc. (dep. 03/12/1998) Rv. 212356 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - SEQUESTRO DI CARTE E DOCUMENTI | Divieto previsto dall'art. 103, comma secondo, cod. proc. pen. - Ambito di operatività - Riferibilità all'ipotesi che nel decreto dell' A G. non sia indicato il luogo del provvedimento da eseguire - Provvedimento comunque eseguito nello studio di difensore - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212356-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - SEQUESTRO DI CARTE E DOCUMENTI

Il divieto di sequestrare presso i difensori "carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato" (art. 103 comma secondo cod. proc. pen.) sussiste anche nel caso in cui nel decreto di autorizzazione del giudice non sia indicato il luogo del provvedimento da eseguire, essendo, per contro, rilevante che esso sia comunque eseguito nello studio del difensore. È, pertanto, illegittimo il sequestro eseguito presso il difensore dalla P.G. e in assenza di avviso al locale Consiglio dell'ordine forense.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)