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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11548 del 03/05/2023 (Rv. 667801 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Clausola penale - Determinabilità “ex post” correlata all’entità dell’inadempimento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2023-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667801-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

In materia di clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell'articolo 1382 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché la stessa può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto "ex post", in un momento successivo al verificarsi dell'inadempimento.

Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)