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Sez. 3, Ordinanza n. 10309 del 16/04/2024 (Rv. 670779-01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Indennità per miglioramenti - Clausola di autorizzazione preventiva all’esecuzione di tutti i miglioramenti ritenuti opportuni - Nullità per indeterminatezza dell’oggetto - Sussistenza - Fondamento. CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINABILITA' - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670779-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE

In un contratto di affitto di fondo rustico, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che genericamente autorizza l'affittuario all'esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni, perché, in quanto volta a regolare l'oggetto dell'obbligazione contrattuale di pagamento dell'indennità per i miglioramenti (autorizzati), soggiace ai principi generali dell'art. 1346 c.c., secondo i quali l'oggetto dev'essere sempre determinato o determinabile (oltre che lecito e possibile).

Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)