Sez. U, Sentenza n. 742 del 25/10/1999 (Rv. 530752 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie relative - Tassatività delle previsioni di cui all'articolo 2 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Competenza delle Commissioni tributarie - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La giurisdizione delle Commissioni tributarie, in quanto erogativa di quella ordinaria, è limitata alle materie espressamente indicate in norme aventi forza di legge, che, per la loro eccezionalità, sono di stretta interpretazione; conseguentemente, le controversie concernenti il diritto annuale a carico delle ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle Camere di Commercio, previsto dall'articolo 34 del D.L. n. 786 del 1981, convertito in legge n. 51 del 1982, e successivamente regolato dall'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 sul riordinamento delle Camere di Commercio, in quanto non ricomprese in alcuna delle ipotesi tassative previste dall'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo n. 546 del 1992, non sono attribuite alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ma rientrano nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 2 lett. H CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 2 lett. I CORTE COST., Legge 29/12/1993 num. 580 art. 18, Legge 22/12/1981 num. 786 art. 34 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)