Sez. U, Sentenza n. 133 del 13/04/2000 (Rv. 535638 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Controversia concernente la misura del corrispettivo richiesto dal Comune per fornitura d'acqua in periodo anteriore alla formale stipula di contratti di somministrazione - Giurisdizione del giudizio ordinario - Devoluzione - Riscossione delle relative somme da parte del Comune a mezzo di agenti ex art. 31 d.P.R. n. 43 del 1988 - Incidenza sulla giurisdizione - Esclusione - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente il "quantum" delle somme pretese dal Comune quale canone "forfettizzato" per la fornitura d'acqua in riferimento ad un periodo nel quale non erano stati stipulati formali contratti di somministrazione, trattandosi di un rapporto di natura privatistica nel quale vengono in evidenza il diritto soggettivo dell'ente di riscuotere un corrispettivo per la fornitura e quello dell'utente di pagare per la fornitura realmente ottenuta; la giurisdizione del giudice ordinario non viene meno in favore di quella del giudice tributario neppure nell'ipotesi in cui il Comune abbia affidato anche la riscossione delle entrate patrimoniali ad un agente della riscossione a norma dell'art. 31 d.P.R. n. 43 del 1988, giacché la modalità di riscossione dell'entrata non può determinare la giurisdizione delle commissioni tributarie, essendo questa limitata alle materie espressamente indicate in atti aventi forza di legge che, in quanto deroganti alla giurisdizione ordinaria, hanno carattere eccezionale e sono pertanto di stretta interpretazione.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)