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Sez. 1, Sentenza n. 1873 del 21/02/1991 (Rv. 471045 - 01)

Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Pena pecuniaria - In genere | Riscossione - Prescrizione - Decorrenza - Possesso non autorizzato di titoli azionari di partecipazione in una società estera - Pena pecuniaria relativa - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1991-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471045-01

Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Pena pecuniaria - In genere

Il diritto dello Stato alla riscossione delle pene pecuniarie per le infrazioni valutarie si prescrive, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, entro cinque anni dalla data del fatto illecito contestato nel decreto di condanna, così come in esso ipotizzato. Pertanto, rispetto alla violazione della disposizione di cui all'art. 5, primo comma del D.L. 6 giugno 1956 n. 476 (che vieta il possesso non autorizzato di titoli azionari di partecipazione in una società estera), la decorrenza di tale prescrizione, non essendo fissato un termine ad hoc per la richiesta dell'autorizzazione ed essendo la prevista situazione di possesso tale da non esaurire la condotta illecita "uno actu" e da presentare una autonoma configurazione rispetto all'atto iniziale di acquisizione non denunciata della detta partecipazione, va determinata in relazione al momento in cui viene meno il comportamento omissivo, mediante cessione della partecipazione stessa, o mediante denuncia del possesso dei detti titoli.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)