Sez. 1, Sentenza n. 657 del 22/01/1994 (Rv. 485102 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Consensuale | Modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all'omologazione - Validità ed efficacia - Limiti - Pattuizioni antecedenti o contemporanee all'accordo omologato - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Consensuale
In tema di separazione consensuale, mentre le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all'omologazione, trovando fondamento nell'art. 1322 cod. civ., devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dall'art. 710 cod. proc. civ., quando non varchino il limite di derogabilità consentito dall'art. 160 cod. civ., le pattuizioni convenute antecedentemente o contemporaneamente all'accordo omologato sono operanti soltanto se si collocano in posizione di "non interferenza" rispetto a quest'ultimo (perché concernono un aspetto che non è disciplinato nell'accordo formale, oppure perché hanno un carattere meramente specificativo di disciplina secondaria) ovvero in posizione di conclamata e incontestabile maggior rispondenza rispetto all'interesse tutelato, come per l'assegno di mantenimento concordato in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)