Sez. 2, Sentenza n. 2882 del 21/07/1975 (Rv. 376925 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - RIFERIMENTO DELL'ATTORE ALLA SUA QUALITA DI PROPRIETARIO ED AI TITOLI COSTITUTIVI DELLA PROPRIETA - IRRILEVANZA - CONDANNA ALLA REINTEGRAZIONE O ALLA CESSAZIONE DELLA TURBATIVA - LEGITTIMITA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CARATTERE ACCESSORIO.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - RIFERIMENTO DELL'ATTORE ALLA SUA QUALITA DI PROPRIETARIO ED AI TITOLI COSTITUTIVI DELLA PROPRIETA - IRRILEVANZA - CONDANNA ALLA REINTEGRAZIONE O ALLA CESSAZIONE DELLA TURBATIVA - LEGITTIMITA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CARATTERE ACCESSORIO.*
Quando al giudice venga chiesto il ristabilimento di una precedente situazione di fatto, non basta a ravvisare un'Azione petitoria la circostanza che l'istante si qualifichi come proprietario e invochi titoli costitutivi della proprieta, poiche tali prospettazioni debbono considerarsi fatte ad colorandum, dovendo invece ravvisarsi un'Azione possessoria, per la quale e competente il pretore, che potra emettere anche, a favore dell'istante, una condanna al risarcimento del danno, quale accessoria rispetto alla condanna alla reintegrazione o alla cessazione della turbativa. (V 1169/74, mass n 369182; 3152/72, mass n 360941).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)