diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1169 del 23/04/1974 (Rv. 369182 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONE DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA DELL'AZIONE - CARATTERE PETITORIO O POSSESSORIO DELLA SECONDA FASE DEL GIUDIZIO - QUALIFICAZIONE - CRITERI - MERO RICHIAMO A DISPOSIZIONE SULLA COMPROPRIETA E PRODUZIONE DEL RELATIVO ATTO COSTITUTIVO - INSUFFICIENZA PER LA DEFINIZIONE DELL'AZIONE COME PETITORIA.*
Stato
decisa il 1974-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369182-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONE DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA DELL'AZIONE - CARATTERE PETITORIO O POSSESSORIO DELLA SECONDA FASE DEL GIUDIZIO - QUALIFICAZIONE - CRITERI - MERO RICHIAMO A DISPOSIZIONE SULLA COMPROPRIETA E PRODUZIONE DEL RELATIVO ATTO COSTITUTIVO - INSUFFICIENZA PER LA DEFINIZIONE DELL'AZIONE COME PETITORIA.*

Nei giudizi che si iniziano mediante ricorso ex artt 1171 e 1172 cod civ anche se il denunciante non abbia precisato in modo chiaro ed univoco il proprio titolo di legittimazione e se intenda, quindi, agire a tutela della proprieta (o di altro diritto reale di godimento) ovvero del possesso, ma si sia riferito promiscuamente alla propria duplice posizione di proprietario e possessore - l'identificazione della natura dell'Azione di merito, con riguardo al complesso delle ragioni allegate dal denunciante, sia nell'atto introduttivo che nelle successive deduzioni, va effettuata tenendo conto che, anche in Sede di denuncia di nuova opera a tutela del possesso, possono essere indicate incidenter tantum, ragioni petitorie ad colorandam possessionem; e che d'altra parte, essendo le azioni di nunciazione preordinate a tutela, indifferentemente della proprieta e del possesso, il riferimento, in Sede di denuncia di nuova opera, a Disposizioni di legge, come l'art 1102 cod civ, aventi come oggetto l'uso della cosa comune da parte dei comproprietari, ed il richiamo e la produzione in giudizio del titolo costitutivo della proprieta non costituiscono, in se e per se, elemento decisivo per qualificare petitoria l'Azione proposta, giacche anche nel giudizio possessorio possono essere allegate e vagliate le risultanze del detto titolo allo scopo dell'accertamento del possesso. (V 2171'71, mass nn 352940 e 352941; 3465'69, mass n 343586).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)