Sez. 1, Sentenza n. 2180 del 10/08/1966 (Rv. 324256 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - EFFETTI.*
L'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, non si e limitato a prorogare sino al 16 settembre i termini processuali scadenti nel periodo compreso fra il 1 agosto ed il 15 settembre di ogni anno, ma ha disposto una vera e propria sospensione dei detti termini durante tale periodo. Questo, quindi, non si calcola ai fini della decorrenza del termine, il quale ricomincia a decorrere subito dopo, ricongiungendosi alla parte di esso gia maturata prima della sospensione.*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)