Sez. 5, Sentenza n. 14785 del 22/11/2001 (Rv. 550507 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131/1986 - Criterio di determinazione automatica del valore dell'immobile trasferito - Inapplicabilità ai terreni a destinazione edificatoria - Estensione di tale disciplina ai fabbricati - Esclusione - Avvenuto riconoscimento al proprietario, in forza di concessione edilizia, della facoltà di abbattere e ricostruire - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui esclude l'applicazione del criterio di determinazione automatica del valore dell'immobile trasferito ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, non si estende ai fabbricati, ancorché in relazione agli stessi sia riconosciuta al proprietario, in forza di una concessione edilizia già rilasciata, la facoltà di abbattere ricostruire.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)