Sez. 5, Sentenza n. 15090 del 22/11/2000 (Rv. 542032 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Art. 52, comma quarto, ult. parte, del d.P.R. n. 131/1986 - Disciplina - Portata - Applicabilità ad un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico, paesaggistico e in zona di rispetto della sede ferroviaria - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
L'art. 52, comma quarto, ultima parte, del d.P.R. n. 131/1986 nello stabilire l'inapplicabilità del criterio di valutazione automatica per i terreni, per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si riferisce esclusivamente alle aree che in base ai piani urbanistici sono destinate a fini residenziali e non può, quindi, essere interpretato estensivamente fino a comprendervi i terreni aventi una destinazione diversa, che non ne consente l'edificazione. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione riguardo ad un terreno sul quale, per essere sottoposto a vincolo idrogeologico, paesaggistico e in zona di rispetto della sede ferroviaria, non è possibile procedere a costruzioni, senza che rilevi il fatto della esistenza su di esso di fabbricati abusivi.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)