Sez. 5, Sentenza n. 3414 del 08/03/2001 (Rv. 544602 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Art. 52, quarto comma, ultima parte del d.P.R. n. 131/1986 - Disciplina - Applicabilità ai terreni aventi destinazione rurale - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'art. 52, quarto comma, ultima parte del d.P.R. n. 131 del 1986, che esclude l'applicabilità del criterio automatico di valutazione per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si riferisce esclusivamente alle aree che in base ai piani urbanistici sono destinate a fini residenziali e, quindi, non può essere interpretata estensivamente fino a comprendervi i terreni aventi una destinazione diversa (nel caso di specie rurale, con una ridotta possibilità di edificazione - indice fondiario 0, 30 mc/mq per le pertinenze e 0, 03 per le abitazioni - soltanto di fabbricati di tipo rurale).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)