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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018 (Rv. 652162 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | - Autovelox - Verbale di contestazione - Attestazione del corretto funzionamento frutto di mera percezione sensoriale - Valore probatorio di fede privilegiata - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652162-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a un'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva affermato che la prova del regolare funzionamento dell'apparecchiatura al momento della constatazione dell'infrazione è insita nel peculiare valore del verbale di accertamento, per contraddire il quale l'unico rimedio esistente sarebbe la querela di falso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)