Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17574 del 18/06/2021 (Rv. 661477 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Autovelox - Verbale di contestazione - Menzione del certificato di taratura periodica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)